CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE 2026-2027
Accettazione della proposta entro il 31 ottobre 2026
Con la scadenza della dichiarazione dei Redditi è anche motivo per valutare la proposta di Concordato Preventivo Biennale (CPB) per il biennio 2026-2027, dato che l’adesione deve essere esercitata necessariamente entro il termine del 31 ottobre 2026, termine recentemente prorogato rispetto al termine ordinario del 30 settembre.
Con la conversione del D.L. 38/2026, avvenuta ad opera della L. 88 del 22 maggio 2026, sono state apportate alcune modifiche alla disciplina del concordato preventivo biennale contenuto nel D.Lgs. 13/2024 e di seguito riepiloghiamo la normativa ed evidenziamo i possibili vantaggi in caso di adesione.
Al momento non è ancora noto se aderendo alla proposta di CPB per il biennio d’imposta 2026–2027 si potrà anche beneficiare del ravvedimento “speciale”, per le annualità dal 2020 al 2024, ovvero una sanatoria su base volontaria per definire i conti con il Fisco, versando l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nonché dell’Irap.
Soggetti interessati
Per il biennio 2026 e 2027 possono accedere al Concordato Preventivo Biennale (CPB) i contribuenti esercenti attività d’impresa, arti e professioni (individuali o societari) che applicano gli ISA (Indici Sintetici di Affidabilità fiscale) per l’anno d’imposta 2025, che non vi hanno mai aderito in passato, o vi hanno aderito nel biennio 2024–2025, il cui effetto è scaduto il 31/12/2025 e vogliono rinnovare l’istituto per il biennio 2026–2027.
Ai contribuenti forfetari non è più consentito aderire al Concordato Preventivo Biennale (CPB) dal 1° gennaio 2025; dopo l’abrogazione degli artt. da 23 a 33 del D.Lgs. 13/2024, il 2024 resterà l’unico anno di applicazione, peraltro in forma sperimentale. I soggetti che sono usciti dal forfait perché nel 2025 hanno superato i 100.000 euro di ricavi/compensi, dovrebbero poter aderire al CPB 2026–2027 quali soggetti ISA.
Continuano a non essere interessati i contribuenti che applicano il regime dei minimi.
Effetti del concordato preventivo biennale 2026–2027
Il primo effetto in caso di adesione al CPB è che in caso di maggiori o minori redditi effettivi nel biennio del concordato, tali importi non rileveranno ai fini della determinazione delle imposte sui redditi e dell’Irap, ma rileveranno solo ai fini Iva. Pertanto l’accettazione da parte del contribuente della proposta impegna il contribuente a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi e dell’Irap relative ai periodi d’imposta oggetto di concordato.
L’accettazione della proposta da parte dei soggetti di cui agli artt. 5 (redditi prodotti in forma associata), 115 e 116 Tuir (redditi prodotti in trasparenza fiscale), obbliga al rispetto della medesima anche i soci o gli associati.
Nei confronti dei contribuenti che aderiscono al CPB trovano applicazione una serie di vantaggi:
a) non possono essere effettuati gli accertamenti previsti dall’art. 39 del D.P.R. 600/1973: si tratta delle rettifiche analitiche, analitiche induttive (art. 39, co. 1, let. d) e induttive (art. 39, co. 2);
b) non rileva il risultato di affidabilità fiscale effettivamente conseguito dagli ISA, ma sono automaticamente riconosciuti i benefici premiali con il punteggio massimo di affidabilità fiscale (voto 10/10), che sono:
1. esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente alle singole imposte dirette e all’Irap e non superiore a 70.000 euro annui per compensazioni o rimborso annuale del credito Iva;
2. esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione o rimborso del credito Iva infrannuale per un importo non superiore a 70mila euro annui, maturato nei primi tre trimestri;
3. esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative;
4. esclusione degli accertamenti basati su presunzioni semplici di cui all’art. 39, co. 1, let. d), secondo periodo, del D.P.R. 600/1973 e all’art. 54, co. 2, secondo periodo, del D.P.R. 633/1972;
5. anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l’attività di accertamento sia ai fini delle imposte sui redditi, che per l’Iva;
6. esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all’art. 39 del D.P.R. 600/1973, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.
Il decreto correttivo ha previsto che sul maggior reddito concordato nel 2026 e 2027 rispetto al 2025, gli incrementi vengano tassati in maniera agevolata, con applicazione di un’imposta sostitutiva fino alla soglia di eccedenza di 85.000 euro, calcolata in misura percentuale, sulla base del risultato degli ISA per il 2025: del 10% se il punteggio era pari a superiore a 8; del 12% se inferiore a 8, ma pari o superiore a 6; del 15% se inferiore a 6. Sulla quota eccedente gli 85.000 euro si pagherà il 43% per i soggetti Irpef e il 24% per i soggetti Ires, fermo restando che il surplus del reddito effettivo rispetto a quello concordato resterà non imponibile.
In caso di perdite fiscali (pregresse riportate oppure derivanti da partecipazioni in società), queste possono essere utilizzate per abbattere il reddito concordato, fermo restando che il reddito assoggettato a imposizione non può essere inferiore a 2.000 euro.
L’adesione al CPB non ha effetti sull’Iva e nei confronti dei contribuenti che vi aderiscono, il Fisco potrà comunque continuare ad effettuare gli accertamenti in materia di Iva.
Per i contributi Inps dovuti da artigiani/commercianti/gestione separata, rilevano i redditi da adesione al CPB e non quelli maggiori o minori conseguiti. Per le Casse di previdenza occorre fare riferimento ai singoli regolamenti, in quanto ogni Cassa potrà comunque assumere una decisione in autonomia.
Nei periodi oggetto di concordato, restano fermi gli ordinari obblighi fiscali, contabili e dichiarativi, come la presentazione dei modelli ISA.
A fronte di questi vantaggi è prevista l’intensificazione dell’attività di controllo nei confronti dei contribuenti che NON hanno aderito al concordato preventivo biennale o ne decadono.
Iperammortamento e maggiorazione costo del lavoro
Le modifiche apportate dal D.L. 38/2026 consentono di dedurre, in caso di adesione al CPB, delle maggiori quote di ammortamento (iperammortamento) e dei canoni di locazione finanziaria spettanti di cui all’art. 1, co. 427 – 436, L. 199/25 per gli investimenti effettuati nel lasso temporale che va dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nonché la maggiorazione del costo del lavoro spettante ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 216/2023 per le assunzioni a tempo indeterminato.
Termini e modalità di adesione
La comunicazione di adesione si manifesta presentando il modello Redditi 2026 entro il 31/10/2026 (02/11/2026), compilando il quadro P del modello ISA, oppure separatamente, con distinto invio telematico, utilizzando comunque il frontespizio del modello Redditi, da effettuarsi sempre entro il termine del 31 ottobre. In questo caso il modello Redditi 2026 non dovrà più contenere il quadro P per l’adesione al CPB 2026–2027, in quanto già comunicata, ma il solo ISA.
Non sarà possibile aderire oltre la data del 31/10 con una dichiarazione integrativa o tardiva (nei 90 giorni successivi alla scadenza), mentre l’adesione sarà valida qualora venga manifestata con una dichiarazione correttiva nei termini - entro la scadenza del 31/10 - interamente sostitutiva della precedente. Allo stesso modo è possibile revocare l’adesione al CPB presentando entro il 31/10/2026 una comunicazione di revoca in via autonoma (codice 2) o con l’invio del modello Redditi (codice 3).
Ravvedimento speciale
Ad oggi non è dato a sapere se, accettando la proposta di concordato preventivo biennale 2026–2027, ci sarà anche la possibilità di accedere alla sanatoria, c.d. ravvedimento speciale (o tombale) per inibire i controlli e le rettifiche al reddito d’impresa, per le annualità dal 2020 al 2024.
Verifica e calcolo i Clienti dello Studio
Ai Clienti dello Studio saranno verificate le condizioni di ammissibilità al concordato preventivo ed inviate le proposte di adesione, con i conteggi elaborati dall’Agenzia Entrate per il biennio 2026–2027.
Rinvio per approfondimento
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17/06/2026